Statuto e regolamento dell' associazione

Sezione dedicata ai soci per discutere sulle attività dell'associazione

Statuto e regolamento dell' associazione

Messaggioda bruno » 20/10/2010, 21:27

LO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Statuto registrato all'Ufficio del registro di Vimercate il 29 settembre 1998 al N. 005238, serie 3


Art. 1 - E’ costituita l’associazione, non riconosciuta, denominata CACTUS & Co., con sede presso il Segretario in carica.
Art. 2 - L’associazione non ha scopo di lucro e non si ispira ad alcuna ideologia politica o religio­sa. Essa si propone di: favorire lo scambio di informazioni, piante, semi ed altro materiale tra i collezionisti di cacti e di altre succulente; sensibilizzare al rispetto delle specie selvatiche e dei loro ambienti, mediante l’organizzazione di incontri, convegni, mostre, viaggi e la pubblicazione di periodici e di opere di interesse culturale.
Art. 3 – L’associazione è composta da soci effettivi ed onorari. Sono soci effettivi coloro i quali hanno i poteri e le responsabilità sociali e godono dell’elettorato attivo e passivo. Sono soci onorari coloro che hanno svolto attività all’inter­no od all’esterno dell’associazio­ne, ritenuta meritevole dai Consi­glio Direttivo. I soci effettivi sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua.
Art. 4 - I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, e dai contributi di enti e di privati.
Art. 5 - Tutti coloro che intendono far parte dell’associazione dovran­no redigere domanda su apposito modulo. L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insinda­cabile, e contro la cui decisione non e ammesso appello. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. L’ammis­sione all’associazione comporta per il socio l’accettazione integra­le dello statuto.
Art. 6 - La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività sociali, nonché a ricevere i perio­dici pubblicati dall’associazione. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’associa­zione e sono tenuti al rispetto dello statuto e dei regolamenti interni.
Art. 7 - I soci cessano di appartene­re all’associazione per:
a) dimissioni volontarie contenute in lettera;
b) morosità: il socio che non provvederà al pagamento, entro il primo trimestre dell’anno, della quota associativa, si intenderà di diritto escluso dall’associazione;
c) espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei compo­nenti del Consiglio Direttivo o dal Collegio arbitrale, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostaco­lo al buon andamento del sodali­zio. Il socio espulso non può più essere riproposto.
Art. 8 - L’associazione potrà costituire delle Sezioni Regionali. Le Sezioni Regionali sono istituite dal Consiglio Direttivo su richiesta di almeno dieci soci residenti nella regione della quale si inten­de istituire la Sezione. E’ ammessa la costituzione di Sezioni fra più regioni limitrofe.
Art. 9 - Le Sezioni provvedono alla nomina di un Segretario e di un Vice-segretario e svolgono la loro attività secondo un regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci possono partecipare alle attività delle Sezioni con gli stessi diritti dei soci residenti. Solo questi però godono del diritto di voto e di assumere cariche sociali.
Ar. 10 - Le Sezioni Regionali sono tenute a concordare con il Consi­glio Direttivo tutte le iniziative che, pur rientrando nei loro compiti istituzionali e nei limiti dei regolamenti interni, possono coinvolgere l’associazione nel suo insieme o nella sua immagine.
Ar. 11 - Il Consiglio Direttivo dichiarerà sciolte le Sezioni Regionali che siano rimaste inattive per un biennio o il cui operato risulti in contrasto con le norme regolamentari o statutarie.
Art. 12 - L’associazione è editrice della rivista CACTUS & Co. e del NOTIZIARIO: ambedue tali organi sociali vengono inviati ai soci in regola con le quote. La nomina del Direttore Editoriale dei periodici e del Comitato di Redazione spetta al Consiglio Direttivo. Il Direttore Editoriale ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di Consulenti scientifici da esso nominati ed entra di diritto a far parte del Consiglio Direttivo.
Art. 13 - Gli organi sociali sono:
a) l’assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio Consultivo.
Art. 14 - L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee i soli soci che siano in regola con il versamento della quota associativa. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in assemblea.
Art. 15 - La convocazione dell’as­semblea ordinaria avverrà normal­mente entro il 30 giugno di ciascun anno per l’approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo per l’anno in corso.
Art. 16 - La convocazione dell’as­semblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richie­sta dalla metà più uno dei soci effettivi che potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimen­to della richiesta da parte del Presidente.
Art. 17 - La convocazione dell’as­semblea deve avvenire con apposi­to avviso pubblicato sul notiziario dell’associazione inviato al domici­lio dei singoli soci almeno quindi giorni prima della data fissata per la riunione.
Art. 18 - Tanto l’assemblea ordina­ria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Art. 19 - Spetta all’assemblea dei soci di:
a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
b) deliberare sul bilancio consultivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
c) eleggere il Consiglio Direttivo;
d) decidere sui problemi patrimoniali dell’associazione;
e) discutere ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo per la discussione e l’approvazio­ne assembleare.
L’assemblea può deliberare solo sugli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 20 - Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l’associazione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e le assemblee dei soci.
Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario-­tesoriere, dal Direttore Editoriale dei periodici e da tre Consiglieri. Al consiglio spetta il compito di curare il funzionamento e l’incre­mento dell’associazione, nonché di dare applicazione alle norme statutarie. E’ facoltà del Consiglio stabilire norme regolamentari per l’applicazione dello statuto. Tali norme devono essere portate a conoscenza dei soci mediante il notiziario dell’associazione. Il Consiglio potrà farsi affiancare da un Consulente legale, anche non socio, il quale presterà la propria opera gratuitamente.
Art. 22 - L’elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata a schede segrete, per corrispondenza, su liste presentate da non meno di quindici soci al Consiglio uscente, almeno tre mesi prima della data fissata per l’assemblea. Le liste, accompagnate da un programma, devono essere formate da tre candidati alle cariche sociali (Presidente, Vice-presidente, Segretario-tesoriere) più tre Consiglieri.
Un socio non può essere candida­to né presentatore di più di una lista. Risultano eletti i candidati alle cariche della lista che ha ottenuto più voti.
Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In mancanza di presentazioni di liste, il Consiglio Direttivo provve­derà d’ufficio quanto prima a scegliere i candidati e, avutone l’assenso e una dichiarazione programmatica, a compilare la lista da proporre ai soci per la votazione. Lo scrutinio della votazione e la proclamazione degli eletti ha luogo in occasione dell’assemblea dei soci. Il nuovo consiglio Direttivo entrerà in carica il primo gennaio dell’anno successivo alla nomina.
Art. 23 - Il Collegio Consultivo è costituito da un rappresentante per ogni Sezione Regionale. Le Sezioni Regionali sono rappresen­tate dal proprio Segretario Regio­nale o dal Vice-segretario. Viene convocato dal Presidente una volta l’anno o anche su richiesta motivata da un terzo dei suoi membri. Esso è presieduto dal Presidente e lavora in sessione comune con il Consiglio Direttivo, senza tuttavia che i membri di questo, Presidente incluso, abbia­no diritto di voto.
Le decisioni del Collegio Consultivo non sono vincolanti per il Consiglio Direttivo.
Art. 24 - L’esercizio di attività professionali legate al commercio delle piante succulente è incompa­tibile con la carica di Segretario o Vice-segretario di Sezione Regio­nale. Le cariche di Segretario o di Vice-segretario sono incompatibili con le altre cariche sociali.
Art. 25 - Le cariche sociali a qualunque livello non danno diritto a rimunerazioni.
Art. 26 - Tutte le controversie tra l’associazione ed i soci e fra i soci stessi saranno sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, soci dell’associazio­ne, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso. Al collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdet­to deve essere accettato inappellabilmente. I provvedimen­ti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo statuto e dal regolamento. I soci, con l’accettazione dello statuto, si impegnano alla presen­te clausola compromissoria.
Art. 27 - Qualunque proposta di modifica dello statuto dovrà essere resa nota ai soci, attraverso il notiziario, almeno tre mesi prima della data fissata per l’assemblea. Dopo essere state approvate dall’assemblea, le proposte do­vranno essere sottoposte per referendum ai soci. Per essere adottate dovranno ottenere il consenso dei tre quarti degli associati.
Art. 28 - La durata dell’associazio­ne è illimitata. L’associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dei tre quarti degli associati.
Art. 29 - In caso di scioglimento il patrimonio residuo andrà ad una associazione o ad un ente, scelti dall’assemblea, con fini analoghi a quelli dell’associazione stessa.
Art. 30 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile.

REGOLAMENTO

Art. 1 - I soci effettivi possono essere: ordinari, sostenitori, familiari.
I soci sostenitori versano una quo­ta annua pari al doppio della quo­ta stabilita per il socio ordinario. I soci familiari, membri di una famiglia in cui già esiste un socio, pagano una quota pari al 30% di quella dei soci ordinari. Hanno tutti i diritti di questi, ma non ricevono le pubblicazioni sociali.
Art. 2 - Il Consiglio direttivo si riunisce ogni quattro-sei mesi, a seconda delle necessità, su convo­cazione del Presidente, il quale redige e comunica l’ordine del giorno almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. Tre consiglieri possono comunque chiedere la convocazione del Consiglio.
Art. 3 - Il Presidente è tenuto a mettere all’ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio qualunque argomento venga proposto per iscritto da almeno due consiglieri, inerente all’attivi­tà e agli scopi dell’associazione.
Art. 4 - Il numero legale del Consiglio Direttivo è raggiunto con la presenza di tre membri del Consiglio oltre al Presidente o il Vice-presidente.
Art. 5 - Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre una relazione annua­le sull’attività svolta da sottoporre al Collegio Consultivo, la quale verrà poi diffusa a tutti i soci, congiuntamente a brevi relazioni sull’attività svolta dalle sezioni regionali.
Art. 6 - Il Collegio Consultivo è convocato dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, a mezzo di comunicazione scritta ai singoli membri inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
Art. 7 - All’interno del Notiziario verrà divulgato il calendario di tutte le manifestazioni che avran­no luogo durante l’anno a cura dell’associazione e delle sezioni regionali.
Art. 8 - Ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Consultivo è riconosciuto il diritto al rimbor­so delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni, limitatamente alle spese di viaggio e pernottamento ed esclusivamen­te dietro presentazione della relativa documentazione in originale.
Art. 9 - Parte delle quote associa­tive versate dai soci residenti nella Regione è destinato al finanzia­mento delle attività delle sezioni. Le sezioni possono disporre liberamente dell’importo loro assegnato ma debbono far perve­nire al Consiglio Direttivo, tramite la Segreteria Nazionale, i rendiconti delle spese sostenute accom­pagnati dai giustificativi.
Art. 10 - Eventuali contributi finanziari da parte di terzi a favore delle sezioni regionali dovranno essere depositati presso l’associa­zione che li amministrerà in accordo con il beneficiario. Lo stesso vale per i singoli soci o gruppi di soci che ottengano finanziamenti in nome e per conto dell’associazione.
Art. 11 - Singoli soci o gruppi di soci debbono concordare preven­tivamente con il Consiglio Diretti­vo ogni iniziativa che coinvolga a qualsiasi titolo l’associazione.
Art. 12 - L’elezione del Segretario e del Vice-segretario Regionale avviene a scrutinio segreto, per corrispondenza. Lo spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti avrà luogo in occasione dell’assemblea regionale. Il Segretario Regionale e il suo Vice restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 13 - I Segretari delle sezioni regionali debbono far pervenire al Consiglio Direttivo, all’inizio di ogni anno, una breve relazione sulle attività svolte nell’anno precedente e un programma di massima delle attività dell’anno successivo.
Art. 14 - Gli autori che intendono pubblicare articoli o note su uno dei giornali sociali dovranno inviare il materiale al Direttore Editoriale che deciderà la sede della pubblicazione eventuale. Gli elaborati saranno esaminati ed accettati dal Comitato di Redazio­ne o dai Consulenti Scientifici.
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